Corso di formazione per lavoratori addetti all’uso di materiali diisocianati
Il Corso di formazione per lavoratori addetti all’uso di materiali “diisocianati” è un obbligo definito dal Regolamento (UE) 2020/1149 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH 2006/1907/CE.
I Diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare, in schiume, sigillanti, e rivestimenti.
La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai dissocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro.
Tutti i Lavoratori che manipolano diisocianati devono possedere una conoscenza sufficiente dei pericoli di tale sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, compreso l’uso corretto di appropriati Dispositivi di Protezione Individuale.
L’obiettivo della formazione è di fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici per poter adempiere agli obblighi.
La formazione ha come finalità l’insegnamento di istruzioni per il controllo dell’esposizione ai Diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.
Il corso è rivolto a:
· Tutti gli utilizzatori industriali e professionali
· Tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano Diisocianati
DAL 24/08/2023 TUTTI I LAVORATORI CHE MANIPOLANO PRODOTTI CONTENENTI DIISOCIANATI SONO OBBLIGATI AD ESSERE IN POSSESSO DI QUESTO CERTIFICATO
Sono stati predisposti 3 corsi per i tre livelli, denominati: base, intermedio, avanzato.
In base alla restrizione n. 74 del Regolamento REACH, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati devono svolgere questo specifico corso di formazione. Questo corso è il più completo, in quanto prevede formazione base, intermedia e avanzata.
I diisocianati sono composti chimici molto diffusi nel campo industriale per la produzione di prodotti poliuretanici, per esempio nel ramo della verniciatura, della produzione/utilizzo di schiume termicamente isolanti. Tuttavia, essi risultano molto tossici per la salute dell’uomo, tant’è che una singola esposizione può comportare l’insorgere di effetti negativi irreversibili sulla salute di un lavoratore.
Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha aggiornato l’allegato XVII del regolamento REACH, imponendo che i lavoratori che manipolano queste sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, debbano seguire un corso di formazione specifico.
A chi è rivolto il corso?
Il corso è obbligatorio per tutti coloro che, in ambito lavorativo, manipolano sostanze e/o miscele contenenti diisocianati, in modo che possano continuare a svolgere la loro attività lavorativa in modo sicuro e nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Il corso è raccomandato per tutti coloro che non manipolano sostanze e/o miscele contenenti diisocianati ma che, a seguito di uno sversamento accidentale, possono venire a contatto con tali prodotti e devono eventualmente provvedere alla bonifica dell’area contaminata.
La formazione prevista dal Regolamento Europeo è strutturata su tre livelli, denominati:
base (2 ore)
intermedio (3 ore)
avanzato (4 ore).
La formazione risulta obbligatoria solo per i lavoratori chesono “utilizzatori industriali e professionali”, tra i quali per la definizione di cui al punto 3 della restrizione non risultano i fornitori/venditori/magazzinieri.
La scadenza entro cui adeguarsi alla formazione obbligatoria sui diisocianati secondo le indicazioni del Regolamento Europeo è il 24/8/2023.
La formazione riguardante l’uso dei diisocianati può essere riconosciuta come aggiornamento lavoratori (rif. D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato Regioni del 21/12/11)?
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede esplicitamente che la formazione in esso prevista è distinta da quella imposta da altre norme: in tal senso si ritiene che la formazione sui diisocianati prevista dal Regolamento Europeo UE 2020/1149 non possa rientrare in quella imposta dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e, pertanto, non possa essere considerata come formazione di aggiornamento ai sensi del suddetto Accordo
È necessario che la formazione sia erogata da un ente di formazione accreditato?
Il Regolamento UE 2020/1149 non dà indicazioni sui requisiti del soggetto formatore, né indicazioni su accreditamenti o altri requisiti da rispettare per organizzare i corsi di formazione sui diisocianati.
Qual è la durata in ore dei corsi di aggiornamento?
Il Regolamento Europeo 2020/1149 definisce la frequenza degli aggiornamenti sui diisocianati che deve essere almeno quinquennale. Non specifica invece la durata dei corsi, sia iniziale che di aggiornamento, ma indica solo gli argomentiche devono essere trattati: la durata pertanto può essere scelta dal soggetto che progetta la formazione.
A chi è rivolto il corso?
Formazione Base sui diisocianati:
Per tutti i lavoratori che utilizzano composti contenenti diisocianati
Formazione Intermedia sui diisocianati:
Per lavoratori che svolgono le seguenti specifiche attività:
manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma) applicazione a spruzzo in cabina ventilata applicazione con rullo applicazione con pennello applicazione per immersione o colata trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi pulitura e rifiuti qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.
Formazione Avanzata sui diisocianati:
Specifiche attività:
manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi) applicazioni per fonderie manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C) applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri) qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.