Corso RLS, rappresentante lavoratori sicurezza
Il corso RLS forma il Rappresentante dei Lavoratori, cioè il collegamento tra il datore di lavoro e i lavoratori, i quali vengono così attivamente coinvolti nel processo di gestione della sicurezza aziendale. Il corso rappresentante lavoratori è obbligatorio per legge. Non essere in regola comporta sanzioni amministrative e penali.
Formazione RLS: Il Programma
La formazione RLS è a carico del datore di lavoro e prevede i seguenti contenuti minimi:
- Principi giuridici nazionali e comunitari
- Salute e sicurezza sul lavoro: legislazione generale e speciale
- Soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro e obblighi
- Fattori di rischio: identificazione e definizione
- Protezione e prevenzione: misure tecniche, organizzative e procedurali
- La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
- Fondamenti di tecnica di comunicazione
Durata del corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e verifica delle competenze
La formazione è di 32 ore
ed è uguale per tutti i settori produttivi.
FORMAZIONE SPECIFICA
La formazione è di 32 ore è uguale per tutti i settori produttivi. Il corso è specifico per i rischi presenti nella singola azienda e rispettive misure di prevenzione e protezione.
FORMAZIONE SPECIFICA
Alla fine del corso RLS è prevista una verifica delle competenze acquisite.
aggiornamenti RLS Quali sono previsti?
È previsto un’aggiornamento RLS periodico obbligatorio annuale.
Almeno 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori.
8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.
La formazione deve inoltre essere ripetuta nel caso in cui vi sia una evoluzione o alla nascita di nuovi rischi.
Domande frequenti
La durata dell’incarico del RLS è triennale, salvo diversi casi di contrattazione collettiva.
L’RLS in particolare:
- Può accedere a tutti i luoghi di lavoro, senza limiti, dandone comunicazione almeno 48 ore prima al datore di lavoro;
- È consultato per la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), la formazione dei lavoratori, la designazione degli addetti alle emergenze (nomina del responsabile e degli addetti alla prevenzione, al primo soccorso, alla prevenzione antincendio e all’evacuazione in azienda) e del Medico Competente, la realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
- Riceve i documenti relativi alla valutazione dei rischi aziendali e alle misure di prevenzione, alle sostanze pericolose qualora presenti, agli impianti e macchinari, alle malattie professionali e infortuni possibili nella propria realtà aziendale, oltre all’organizzazione e agli ambienti di lavoro;
- Propone azioni di prevenzione per verificare e assicurare l’integrità fisica e la salute dei lavoratori;
- Partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza con Datore di Lavoro, Medico Competente ed RSPP (in aziende con più di 15 lavoratori);
- Riceve informazioni dai servizi di vigilanza a cui può far ricorso in caso le misure di sicurezza non siano ritenute idonee;
- Qualora ritenga che le misure di sicurezza nel proprio ambiente di lavoro non siano adeguate, può fare ricorso alle autorità competenti e in occasione della visita di queste ultime sottoporre le proprie osservazioni.
L’espletamento dei compiti dell’RSL avviene all’interno dell’orario lavorativo ed è coperto dalla normale retribuzione. Tra i suoi obblighi c’è il segreto industriale e in materia di processi produttivi e lavorativi di cui viene a conoscenza per il suo ruolo di RLS.
Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che deve essere obbligatoriamente nominato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ogni contesto lavorativo, che deve ricevere una adeguata formazione RLS e un aggiornamento RLS annuale. Non può inoltre coincidere con l’RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Il numero di rappresentanti varia in base alle dimensioni dell’azienda. Il Testo Unico definisce quello che è necessariamente il numero minimo che deve essere presente in ogni realtà aziendale. Il datore di lavoro o i sindacati possono però aumentare il numero di RLS necessari in base al singolo contesto produttivo e alle sue specifiche necessità.
I quantitativi minimi sono i seguenti:
- Fino a 200 lavoratori: 1 RLS
- Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS
- Oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS
L’RLS è l’unica figura scelta dagli stessi lavoratori e il datore di lavoro non può esprimersi a riguardo, ma solo prendere atto e rispettare la volontà espressa dai propri dipendenti, comunicando all’Inail la figura designata.
Fino a 15 dipendenti, il rappresentante lavoratori sicurezza è eletto internamente in azienda oppure c’è la possibilità di designarne uno comune a più aziende dello stesso comparto produttivo o territorio di competenza, detto RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto).
Sopra le 15 unità i lavoratori individuano un rappresentante all’interno delle rappresentazioni sindacali, se presenti. In caso contrario possono comunque designare un lavoratore all’interno dell’azienda.