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FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva del lavoro alternativo alla Cassa integrazione, che consente all’impresa di riqualificare i propri lavoratori dipendenti avvalendosi dello specifico fondo. I lavoratori dipendenti in astensione dal lavoro, partecipano ad un progetto di formazione che li riqualifica mantenendo, al contrario della cig, inalterata la propria retribuzione per tutto il periodo di formazione.
L’impresa che accede al FNC può usufruire del rimborso totale delle ore di formazione e di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Finalità e oggetto dell’intervento
In coerenza con il quadro regolamentare definito dal Governo nazionale per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata dal COVID19 e, in particolare, considerati l’art. 88 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito con L.17/7/2020 N. 77 modificato dall’art. 4 del DL N 14/08/2020 , Decreto interministeriale 9/10/2020 , decreto Interministeriale integrativo del 22/01/2021., ANPAL, rende note le modalità per l’accesso al FONDO NUOVE COMPETENZE. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Destinatari
Sono tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88 co.1 del DL n. 34/2020 e art. 4 del DL. n. 104 del 14.8.2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per i quali le ore di riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. La data di scadenza della sottoscrizione dell’accordo attualmente è fissata al 30.6.2021, ma dovrebbe essere quasi certamente prorogata poiché la politica è stata rifinanziata.
- Possono accedere al FNC anche le aziende che non hanno mai richiesto la Cig.
- Requisito fondamentale per godere di questo beneficio è la regolarità contributiva (DURC).
Requisiti beneficiari (lavoratori) e
modalità di erogazione
Tutti i lavoratori dipendenti subordinati occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC, o in somministrazione, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, a condizione che non siano in Cig/CIGD/FIS.
Non è previsto un numero massimo di lavoratori dipendenti da destinare al percorso di sviluppo delle competenze, ma è previsto un limite massimo di formazione per ogni lavoratore che è pari a 250.
Il contributo (cioè il rimborso) è erogato dall’Inps, su richiesta dell’ANPAL, in due tranches:
- anticipazione del 70% del contributo concesso;
- saldo del rimanente 30% che può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori e deve essere presentata tramite la compilazione e presentazione dell’apposito modello “Richiesta di Saldo” nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.
Caratteristiche dell’accordo
Gli accordi collettivi devono prevedere :
• Progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
• Il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
• Il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
• Nel caso di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
All’interno del progetto devono essere individuati i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento necessario al fine di qualificare o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, anche per il conseguimento di una qualifica QQF3 o 4, in linea con la Raccomandazione Europea del 19.12.2016.Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.
Chi è il “Datore di lavoro” che può partecipare al bando?
Sono tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88 co.1 del DL n. 34/2020 e art. 4 del DL. n. 104 del 14.8.2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per i quali le ore di riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il Fondo Nuove competenze è compatibile con altri fondi?
Il Fondo Nuove Competenze è compatibile con la contemporanea fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardi lo stesso lavoratore;
La formazione gestita con il Fondo Nuove Competenze è compatibile con la formazione finanziata (Fondi Interprofessionali).
Le due misure possono coesistere e possono essere utilizzate entrambe per sviluppare un medesimo progetto formativo.